Statuto T.Ur

ASSOCIAZIONE TOSCANA DI UROLOGIA – T.UR

ART. 1

È costituita una Associazione tra i Medici Urologi Toscani che prende il nome di “ASSOCIAZIONE TOSCANA DI UROLOGIA”, (in sigla T.UR.), con sede in Firenze presso l’Istituto di Gerontologia, Geriatria e Clinica Urologia (Azienda Ospedaliera Careggi) in Viale Pieraccini n. 18.

ART. 2

L’Associazione ha per scopo la valorizzazione dell’attività urologica e la tutela degli interessi morali, culturali e normativi della categoria. Nell’ambito di tale finalità, l’Associazione potrà promuovere iniziative di ricerca e di studio, conferenze, dibattiti e manifestazioni culturali in genere, ritenute idonee per il conseguimento dello scopo suddetto. Per la realizzazione delle finalità sopracitate l’Associazione potrà acquistare e gestire immobili.

ART. 3

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà, da eventuali fondi di riserva formati con eccedenze attive di gestione e da ogni eventuale donazione, erogazione o lascito, oltre che, dalle quote d’ingresso, dalle quote associative e contributi annuali a carico dei Soci.

ART. 4

L’Associazione è assolutamente apartitica ed aconfessionale.

ART. 5

L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da cinque a undici membri effettivi più due supplenti, eletti dall’Assemblea dei Soci, che durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nel suo ambito eleggerà il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Nell’atto costitutivo, i Soci Fondatori hanno eletto il primo Consiglio Direttivo “ad interim”.

ART. 6

Le cariche di cui all’articolo precedente non sono retribuite. Può solo essere eventualmente concesso il rimborso delle spese effettive sostenute per l’espletamento di incarichi particolari.

ART. 7

Il Presidente ha la rappresentanza giuridica dell’Associazione e può conferire deleghe e procure speciali, sempre conservando però la responsabilità anche degli atti compiuti dai suoi delegati e procuratori, cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
In caso di impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.

ART. 8

Il Tesoriere è incaricato di tenere la contabilità dell’Associazione, redigere il bilancio annuale preventivo e consuntivo da presentare all’approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente all’Assemblea. Cura l’esazione delle quote e dei contributi ordinari e straordinari e di quant’altro derivante all’Associazione in ragione della sua attività. Nell’esplicazione del suo mandato potrà avvalersi di Consulenti esterni.

ART. 9

Il Segretario tiene aggiornato l’Albo dei Soci, registra la presenza alle riunioni e ne dirama gli avvisi, compila e conserva i verbali, organizza le riunioni del Consiglio Direttivo. Per il disbrigo del lavoro di segreteria e per le attività più complesse di natura editoriale od organizzativa, il Segretario potrà anche avvalersi dell’opera di persone estranee all’Associazione, i cui compiti e compensi saranno deliberati dal Consiglio Direttivo.

ART. 10

Il Consiglio Direttivo è investito delle più ampie facoltà per indirizzare e dirigere l’attività dell’Associazione, in conformità dello Statuto e per curarne l’organizzazione e l’amministrazione ed in modo particolare:

  • attuare le deliberazioni dell’Assemblea;
  • stabilire in base alle proposte dei Soci, le sedi ed i tempi di lavoro delle manifestazioni congressuali;
  • proporre l’ammontare delle quote associative d’ingresso ed annuali che devono essere ratificate dall’Assemblea;
  • deliberare in merito all’accettazione ed alla decadenza dei Soci; - proporre eventuali modifiche statutarie;
  • promuovere l’istituzione di Commissioni, nominandone i Membri per lo studio e l’esecuzione delle iniziative consone alle finalità dell’Associazione;
  • organizzare almeno una volta all’anno un meeting, un incontro ovvero un Congresso Scientifico, durante il quale verrà riservato un tempo opportuno alla discussione di questioni associative.

ART. 11

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente reputi opportuno convocarlo, o quando ne sia stata fatta richiesta da almeno tre Consiglieri. La convocazione avviene tramite l’invio ai Membri di lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima della riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità dei voti le proposte vengono rinviate ad una successiva discussione. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno cinque membri.

ART. 12

Possono essere Soci i laureati in Medicina e Chirurgia che esercitano attività professionale in qualità di Urologi. L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo all’unanimità su domanda scritta dell’interessato in cui deve essere specificato il titolo di studio, la qualifica, il ruolo ed incarico, il settore o i settori di attività professionale e scientifica. Nessun socio potrà mai, ad alcun titolo, vantare pretese o diritti sul patrimonio dell’Associazione.

ART. 13

Il Socio decade per:

  1. dimissioni che devono essere inoltrate per iscritto al Presidente;
  2. mancato versamento della quota sociale, con due anni di morosità;
  3. sopraggiunti motivi che modificano lo status per appartenere all’Associazione;
  4. per gravi motivi e previa contestazione degli stessi all’interessato.

Nell’ipotesi di cui alla lettera d. la decisione deve essere adottata con voto favorevole di almeno cinque componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 14

L’Assemblea dei Soci rappresenta il massimo organo deliberativo dell’Associazione. Essa è formata da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro il mese di giugno ed ogni qual volta ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta di almeno un quinto dei Soci. La convocazione deve essere fatta per iscritto, a mezzo raccomandata con quindici giorni di preavviso. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno due terzi dei Soci e delibera a maggioranza. E’ presieduta dal Presidente dell’Associazione che nomina un segretario scelto anche tra i non Soci che redige il verbale della riunione. L’Assemblea dei Soci, ogni due anni elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri composto da tre membri.

ART. 15

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato con la maggioranza, pari ai due terzi degli iscritti.

ART. 16

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di Legge.

Firmati:

Giulio Nicita
Francesco Salvestrini
Michelangelo Rizzo
Carlo Fiorelli
Francesco Francesca
Roberto Benelli
Paolo Giannotti
Carlo Ceccopieri
Fabio Mondaini
Pier Paolo Paoletti
Francesco Lunghi
Riccardo Minervini
Marco Carini 
Dottor Antonio Vettori Notaio 
Vi è il sigillo del Notaio.

 

 

 

 

 

 

 

 

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